AUDIT ASSICURATIVO

Analisi delle polizze sottoscritte o da sottoscrivere finalizzata a verificarne il grado di esaustività in relazione ai rischi aziendali e a individuare eventuali soluzioni tecniche migliorative.
La relazione tecnica predisposta dal consulente viene discussa con il cliente per facilitare la comprensione dei contenuti e per accrescere le competenze aziendali in materia assicurativa.

Esempio di relazione tecnica: 

N. VARIAZIONI RICHIESTE OBIETTIVI PERSEGUITI NORME

Estendere la descrizione delle attività svolte (pag. 5 di 34) alle seguenti:

  • lavorazione di materie plastiche;
  • montaggio presso terzi mediante impiego di personale aziendale o ditte esterne.
Evitare che una descrizione inesatta del rischio possa comportare l’inefficacia, totale o parziale, dell’assicurazione  Artt.1892, 1893 c.c.

Elevare i seguenti limiti di risarcimento:

  • lavori presso terzi, da euro 2.000.000,00 a euro 5.000.000,00;
  • postuma, da euro 1.000.000,00 a euro 2.000.000,00;
  • cedimento del terreno, da euro 1.000.000,00 a euro 2.500.000,00;
  • ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, da euro 2.000.000,00 a euro 5.000.000,00;
  • acqua adulterata, da euro 1.000.000,00 a euro 5.000.000,00;
  • lavori in fabbricati occupati, da euro 1.500.000,00 a euro 2.500.000,00;
  • vibrazioni, da euro 500.000,00 a euro 2.500.000,00.
Accrescere l’esaustività della copertura.  
Eliminare dall’oggetto dell’assicurazione il riferimento all’accidentalità del fatto dannoso quale elemento essenziale ai fini dell’efficacia dell’assicurazione. Ridurre l’incertezza della copertura ed allineare la garanzia al migliore standard di mercato.  Art. 1, pag. 12
Modificare la norma che disciplina il novero dei terzi (art. 2 lett. A) nel senso di non considerare terzi il solo rappresentante legale e i prestatori di lavoro assicurati ai sensi della RCO. Accrescere l’esaustività della copertura e allineare la garanzia al migliore standard di mercato.  
Sostituire il riferimento alle norme in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro citando il più recente D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Evitare equivoci interpretativi in merito all’efficacia delle garanzie interessate.  Cond. Part. 14

 

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